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Ecco le norme sulla tutela dei licenziamenti che Renzi e i suoi alleati vorrebbero cancellare

Tredozio 002Questo è il testo integrale delle norme attualmente in vigore sui licenziamenti individuali. Il famoso articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori che il Governo vorrebbe cancellare. Sostituendolo con non so bene cosa. Queste norme valgono per i 7,9 milioni di dipendenti in aziende con più di 15 addetti. Non valgono per i 6,6 milioni di dipendenti da aziende con meno si 15 dipendenti e per il 7,9 milioni di contratti atipici (diciamo, le figure super sfruttate, figlie della flessibilità, dell’abbassamento del costo del lavoro, dei profitti). Ringrazio Ivan Minguzzi, che lo ha reso pubblico. Sarebbero queste le norme “liberticide” che hanno bloccato l’economia italiana.

Licenziamento discriminatorio È discriminatorio il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa; dall’appartenenza ad un sindacato a dalla partecipazione a scioperi ed altre attività sindacali; dal sesso, dall’età, dall’appartenenza etnica o dall’orientamento sessuale. In caso di licenziamento discriminatorio, come avveniva con la precedente normativa, l’atto viene dichiarato nullo ed applicata la sanzione massima: reintegrazione (o “reintegro”) con risarcimento integrale (pari a tutte le mensilità perdute ed ai contributi on versati). Le stesse regole si applicano in caso di licenziamento orale (cioè comunicato solo verbalmente), o quando il licenziamento è avvenuto in concomitanza col matrimonio, con la maternità o la paternità.

Licenziamento disciplinare Quello disciplinare è il licenziamento motivato dal comportamento del lavoratore. Può essere per “giusta causa” – cioè quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro – o per “giustificato motivo soggettivo”, cioè in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Il giudice può ritenere che non ci siano gli estremi per il licenziamento per due motivi: perché il fatto non sussiste; oppure perché il fatto può essere punito con una sanzione di altro tipo. Però può decidere se applicare, come sanzione, la reintegrazione con risarcimento limitato nel massimo di 12 mensilità, oppure il pagamento di un’indennità risarcitoria, tra le 12 e le 24 mensilità, senza versamento contributivo.

Licenziamento economico Il licenziamento può essere anche motivato da “giustificato motivo oggettivo”, cioè da ragioni inerenti “l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa”. Ad esempio, quando una nuova modalità produttiva o una contrazione del mercato impongono all’azienda di ridurre il numero di addetti ad una certa mansione. Se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, può condannare l’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura ridotta, da 12 a 24 mensilità, tenendo conto dell’anzianità del lavoratore e delle dimensioni dell’azienda stessa, oltre che del comportamento delle parti. Se però ritiene che l’atto è “manifestamente infondato”, applica la stessa disciplina della reintegrazione dovuta per il licenziamento disciplinare”

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